von fpm 16.04.2024 18:00 Uhr

Vita quotidiana a scuola nel Tirolo storico (11)

Dalla scuola asburgica alle Katakombenschulen: il racconto di un percorso didattico e popolare

elaborazione grafica Flavio Pedrotti Moser

Come riporta l’approfondimento di Antonelli «Per la vera felicità dei sudditi» scuole in Trentino (1774-1816), gli Ordinariati rispondevano direttamente al Governo, affiancato, nelle decisioni, dalla Commissione aulica degli studi. Alle autorità «civili» rimangono le incombenze amministrative e mansioni di volontariato benefico: l’ispettore locale, proposto dalle Autorità comunali (previa l’approvazione del parroco), è il patrocinatore delle scuole, deve preoccuparsi dello stato della scuola, dell’arredamento, dei libri per gli scolari poveri, della frequenza scolastica, dell’osservanza dell’orario e della condotta degli scolari. Al Capitanato circolare spetta «tutto ciò che risguarda il mantenimento delle Scuole e dei Maestri, e lo stato dei fabbricati».  Anche il traffico documentario deve percorrere tutti i gradini gerarchici: i maestri, gli ispettori locali, gli amministratori comunali devono riferirsi al Parroco, questi riferire all’Ispettore distrettuale e così via.

Le scuole elementari mantengono la suddivisione in scuole minori («ordinarie» o «triviali», come venivano dette nel testo teresiano) da tenersi ovunque esista una parrocchia; scuole maggiori («principali») di quattro classi, con lo scopo di istruire la gioventù cittadina. Il curricolo per diventare maestri prevede la frequenza di un corso di «pedagogia» o «metodica», della durata di sei mesi che si tiene presso la scuola normale della provincia; il servizio, in una scuola elementare, in qualità di assistente per almeno un anno; il superamento, compiuti i vent’anni, di un primo esame orale tenuto dall’ispettore distrettuale; il superamento di un secondo «rigoroso esame a voce ed in scritto» sostenuto presso l’Ordinariato vescovile. E sarà ancora l’Ordinariato a rilasciare «il decreto di istituzione», ovvero la nomina a maestro nel momento in cui verrà scelto di concerto dalle parrocchie e dai comuni. Diversa è la nomina dell’assistente, perlopiù scelto e pagato dal maestro.

La figura dell’assistente riceve una sua giustificazione all’interno della sezione decimottava che stabilisce la «proporzione dei Maestri e degli assistenti in relazione al numero degli atti alla scuola». Di norma la legge stabilisce 80 scolari per maestro e per aula; crescendo a più di 100 è possibile dividerli in due aule, chiedendo un assistente.

«Se poi il numero giungesse a più di 200, l’istruzione verrà compartita in tre stanze da un Maestro e da due Assistenti». Ma si tenga conto che la norma degli 80 scolari si deve intendere «ragionevolmente», ovvero «nel numero preso di 80 scolari per un maestro si potrà comprendere anche 10 sino a 20 di più. Se poi il numero crescesse a più di 100 p.e. a 120 sino a 130, allora rendesi già necessario un assistente». (continua)

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