Ein Blog von

Marco Sandroni

30.05.2018

Doppia cittadinanza, rispetto reciproco

I recentissimi sviluppi sulla fallita formazione del Governo a Roma gettano benzina sul fuoco del malcontento autonomista Sudtirolese.

Una situazione già tesa per le molteplici rinunce in tema di autonomia concesse ai vari governi “tecnici”, l’immigrazione completamente fuori controllo, l’imposizione fiscale alle stelle senza alcun rapporto con i servizi pubblici e sociali scadenti per i cittadini -fortunatamente in Provincia di Bolzano la situazione non è ancora così grave grazie a quello che resta dell’autonomia- il sistema pensionistico prossimo alla bancarotta, lo scarso senso di sicurezza dei cittadini rispetto a rapine in casa e aggressioni, la politica della famiglia inesistente stanno consolidando e alimentando la voglia di indipendenza in quelli che già l’avevano, ma la stanno facendo nascere anche in quelli che in una situazione normale penserebbero a tutt’altro.

Uno degli aspetti prodromici all’autodeterminazione, sebbene non indispensabile, è certamente la concessione della cittadinanza austriaca ai residenti in Sudtirolo con determinati requisiti.

Il tema della doppia cittadinanza in generale riguarda molti cittadini europei, molto spesso senza implicazioni politiche o culturali, ma per i cittadini del Sudtirolo l’argomento riveste un’importanza molto maggiore, perché per alcuni rappresenta un ricongiungimento ideale con la Madrepatria austriaca, per altri un riconoscimento della diversa origine storica, etnica e culturale sul piano politico, per altri semplicemente un’opportunità in più nel variegato e mutevole panorama geopolitico europeo, o infine anche la semplice affermazione del fatto che un’amministrazione autonoma è di gran lunga più efficiente di quella centrale.

Ho analizzato la normativa nazionale, europea e internazionale per individuare i fondamenti e la fattibilità giuridica della doppia cittadinanza per i Sudtirolesi.

La legislazione italiana, in particolare la Legge 5/2/1992, n. 91 pare orientata verso il riconoscimento della doppia cittadinanza. Lo si evince dall’art. 11:

Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all’estero.

Pertanto la doppia cittadinanza non è in linea generale esclusa dall’ordinamento italiano.
Inoltre, l’orientamento attualmente prevalente è quello di riconoscere il diritto alla doppia cittadinanza allo lo straniero comunitario che richiede la naturalizzazione.(1)
La naturalizzazione [dal fr. naturalisation (v. naturalizzare)] – è l’atto, il fatto di naturalizzare (o di naturalizzarsi). In partic.: 1. In diritto, acquisto della cittadinanza da parte dello straniero che si trovi nelle condizioni previste dalla legge e del quale sia accolta la domanda da parte del governo al quale è stata inoltrata.(2)

Ebbene, dal punto di vista sia legale che storico culturale è innegabile che i Sudtirolesi di lingua tedesca in primis, ma anche quelli di lingua ladina e quelli di lingua italiana che parlino anche il tedesco residenti in Provincia da alcune generazioni, siano già naturalizzati rispetto all’Austria da un punto di vista storico, sociale e culturale. È infatti innegabile che cento anni d’inserimento nello Stato italiano siano ben poca cosa rispetto a secoli di appartenenza all’Austria, all’Impero Austro-Ungarico e comunque all’area germanofona alpina. Questo appare con ancor maggiore evidenza osservando le realtà al di fuori dei centri urbani della Provincia.

Sulla questione della doppia cittadinanza nell’ambito dei rapporti tra gli Stati dell’Unione Europea è in corso un orientamento revisionista. In particolare, la legge tedesca in materia di cittadinanza, che per gli effetti di interesse è entrata in vigore il 22 dicembre 2002, ha previsto che il cittadino straniero, in caso di opzione o naturalizzazione tedesca, debba rinunciare alla cittadinanza posseduta o perderla, salvo che si tratti di un cittadino di uno stato membro dell’UE e sussista reciprocità.(3)
Ciò premesso, tenuto conto dei nuovi orientamenti sulla questione delle altre legislazioni europee, considerato che il Trattato di Maastricht del 1992 ha istituito la Cittadinanza Europea e al fine, quindi, di agevolare i reciproci rapporti tra cittadini italiani e tra quelli appartenenti agli Stati dell’Unione Europea, lo Stato italiano ha stabilito di non chiedere a questi ultimi di rinunciare alla cittadinanza posseduta in caso di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi del citato art. 9 della legge n. 91\92, a condizione di reciprocità.

Tale soluzione è stata formalizzata con il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 maggio 2002, che ha modificato in tal senso il precedente D.M. del 1994.(4)

Ciò consentirà allo straniero comunitario che intende conseguire la cittadinanza italiana di non rinunciare alla propria di origine, qualora la legislazione dello Stato di appartenenza accordi tale opportunità anche al cittadino italiano che voglia acquistare lo status civitatis di quel Paese. Per analogia legis, tale meccanismo non può che valere anche in senso opposto, ossia consente a chi abbia la cittadinanza italiana e abbia i requisiti etnici, geografici, storici linguistici e culturali descritti sopra, di conseguire quella austriaca, mantenendo entrambe.

Pertanto si vede che la questione della doppia cittadinanza è molto meno ipotetica di quanto si pensi, bensì è di fatto molto concreta e si riduce alla fine a un solo atto di approvazione da parte dell’ente austriaco preposto.

A tutte queste considerazioni prevalentemente legali, se ne può aggiungere una di puro buon senso: se la doppia cittadinanza è possibile nella grande maggioranza dei casi, perché mai non dovrebbe esserlo proprio nel caso in cui la cittadinanza da acquisire coincide maggiormente con la cultura, la lingua, l’etnia e la storia dei cittadini interessati? E ancora, che cosa toglierebbe la doppia cittadinanza per i Sudtirolesi rispetto agli altri cittadini italiani?

(1) La Cittadinanza italiana, la normativa, le procedure, le circolari, pag. 51 – Ministero dell’Interno, 2003
(2) http://www.treccani.it/vocabolario/naturalizzazione/
(3) La Cittadinanza italiana, op. cit. p. 51
(4) La Cittadinanza italiana, op. cit. p. 51

Jetzt
,
oder
oder mit versenden.

Möchtest du die neuesten Meldungen auch auf Facebook erhalten?

Hier
klicken

Neueste Meldungen

Österreich | Politik

Nationalratswahl / SPÖ mit „jüngster Liste ever“

0 Kommentare · 26.04.2024
Welschtirol

Ice Hockey World Championship IIHF WMIA

0 Kommentare · 26.04.2024
Welschtirol

Comano Terme Run

0 Kommentare · 26.04.2024
Es gibt neue Nachrichten auf der Startseite