Nuove direttive per le legnaie

In base alla legge provinciale Territorio e paesaggio è ammessa la realizzazione di legnaie e depositi di legname, se lo prevede il piano paesaggistico di riferimento. La realizzazione di depositi di legname è considerata un intervento inerente all’esercizio dell’attività silvicolturale. Dal momento che in questi depositi viene accatastato legname grezzo, si intendono quali interventi edilizi liberi senza la realizzazione di costruzioni, e pertanto non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
Non è ammessa la realizzazione di costruzioni e l’utilizzo per scopi produttivi, inoltre l’assetto idrogeologico del territorio non può essere alterato. Per la realizzazione di depositi di legname con tettoie, invece, sono necessari interventi di nuova costruzione, per i quali deve essere richiesto il rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’autorità competente.
Il requisito richiesto per la realizzazione di depositi di legname con tettoie è la proprietà di terreni boschivi per una superficie totale superiore a 3 ettari; questi terreni si possono anche estendere sul territorio di più comuni. Nel caso di una proprietà situata in comuni diversi, che si estenda in ciascuno di essi per almeno 3 ettari di bosco, i proprietari possono realizzare non più di un deposito di legname con tettoia per comune. La superficie massima della tettoia è di 150 metri quadri. I depositi di legname con tettoia non possono essere utilizzati per scopi produttivi, o come rimesse per macchinari, veicoli, attrezzi, se non necessari alla lavorazione del legname, o deposito per materiali diversi dal legno, ma neppure come ricoveri per il bestiame. Non possono altresì essere affittati oppure locati.
Sull’area pertinenziale di edifici abitativi è ammessa la costruzione di legnaie destinate esclusivamente al deposito di materiale combustibile solido per riscaldamento. Per legnaie si intendono tettoie con una superficie massima di 1 metro quadro per 15 metri quadri di superficie abitabile dell’edificio. L’altezza non può essere superiore a 2,5 metri. Per la realizzazione di legnaie deve essere richiesto il rilascio del permesso di costruire.






