Statuto di Autonomia, la relazione di Scalet

Nella sua audizione, Scalet ha ripercorso i contenuti della sua relazione (NdR: allegata a questo articolo), partendo dalla genesi e dall’evoluzione del testo di modifica in esame. Scalet ha quindi riconosciuto che l’accelerazione sulle attribuzioni di competenze assicurata dalla legge costituzionale di modifica dello Statuto va salutata molto positivamente, al netto di alcuni auspicabili affinamenti. Il disegno di legge, dice Scalet, non si configura come un “terzo Statuto” né sotto il profilo formale né sotto l’aspetto dei suoi limitati contenuti.
Tra le ombre spicca l’assenza di un meccanismo o di un protocollo procedurale in grado di regolare e/o superare l’attuale portata delle c.d. materie o funzioni trasversali. “Probabilmente nessuna definizione generale dei parametri di cui all’alinea dell’art. 4 dello Statuto è in grado, da sola, di assicurare un confine chiaro e invalicabile per l’esercizio delle rispettive competenze legislative delle Autonomie del Trentino- Südtirol e dello Stato”. Per Scalet le materie e le funzioni trasversali scrutinate in modo dinamico dalla Corte costituzionale rappresentano un campo in cui la mobilità e l’incertezza dei confini competenziali generano un permanente contenzioso.
“La norma di attuazione delimita le sfere di esercizio delle competenze e delle prerogative statali e quelle della Regione e delle Province autonome, in pari tempo agevolando lo scrutinio della Corte costituzionale”. Insomma per Scalet le norme di attuazione rimangono strumento importante per cinturare la portata dei limiti di competenza della Provincia.
Ancora, ricorda il già presidente della Commissione dei Dodici, una realistica ed oggettiva procedura di intesa per la modifica/revisione dello Statuto non può prescindere da una relazione pattizia tra Stato ed Autonomia, in assenza della quale non può che scaturire la decadenza della proposta di modifica/revisione.
Scalet ricorda la formula di approvazione, avanzata dal Tavolo Bressa del 2015, in cui si prevedeva, in mancanza dell’intesa sul testo condiviso, il non luogo alla votazione da parte delle Camere. Il testo attuale prevede invece che le Camere potranno ugualmente approvare il testo a maggioranza assoluta, “fermo restando i livelli di autonomia già riconosciuti”. Non c’è quindi bilateralità.
E ancora, Scalet si sofferma nel coinvolgimento della Commissione dei Sei e dei Dodici nel 2023 e delle proposte al testo integrative e migliorative. “Modifica o adeguamento? – dice – L’obiettivo di fondo è un aggiornamento anche del “catalogo” delle competenze, dei paletti delle competenze, della riqualificazione delle materie concorrenti, con un occhio all’Autonomia differenziata delle Regioni ordinarie e all’ancoraggio internazionale dello Statuto”.
Fra i temi rilevanti, Scalet parla del rafforzamento statutario dell’EUREGIO e delle relative funzioni, anche mediante rinvio ad atti pattizi di rilevo internazionale tra la Repubblica italiana e la Repubblica d’Austria, in attuazione della disciplina unionale e della Convenzione-quadro del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Convenzione di Madrid).
Altri temi: l’ordinamento finanziario, il tema energetico per riqualificare bacini e centrali idroelettriche e le comunità energetiche. Positivo il giudizio sulle materie di competenza: “Si tratta sicuramente di un salto”, dice Scalet, con alcune precisazioni tecniche: in merito a lavori e servizi pubblici, manca il termine della “regolazione” dei servizi. Notevole passo in avanti invece per la gestione della fauna selvatica.






