von fpm 07.05.2024 18:00 Uhr

Vita quotidiana a scuola nel Tirolo storico (14)

Dalla scuola asburgica alle Katakombenschulen: il racconto di un percorso didattico e popolare.

elaborazione grafica Flavio Pedrotti Moser

L’obbligo scolastico di sei anni (dai 6 ai 12 anni), come riporta l’esaustivo resoconto in “Per la vera felicità dei sudditi”: scuole in Trentino: (1774-1816), in «Archivio trentino», viene confermato e si ribadisce con forza che «non sarà lecito a chichessia di sortire dalla scuola prima del compimento del duodicesimo anno di età». Ma nel contempo si recepisce una norma di Giuseppe II che consentiva l’impiego di manodopera infantile nelle aziende seriche, limitando l’obbligo scolastico a soli 3 anni: «Importa moltissimo ali’ Amministrazione dello Stato, che i molti ragazzi e ragazze impiegati nelle fabbriche, non crescano nella crassa ignoranza, da cui proviene rozza scostumatezza; come d’altronde sta nel suo interesse di curare, che non vengano tolte alle fabbriche le braccia necessarie al lavoro, e sottratto alle classi inferiori della popolazione il necessario guadagno. Converrà perciò in tale riguardo combinare l’istruzione in modo, che questi fanciulli e fanciulle vengano istruiti dal Parroco locale o dal Maestro elementare negli oggetti i più indispensabili, approfittando all’uopo delle ore della sera e dei giorni di domenica e di festa, e ciò verso un onorario da pagarsi del proprietario della fabbrica e dai genitori. Si dovrà pure invigilare, che questi fanciulli e fanciulle frequentino con molta diligenza la scuola appena che raggiungono l’età normale di 6 anni, e che non sieno accettati senza necessità a lavorare nelle fabbriche, al di sotto dell’età di 9 anni».

(Successivamente con un Decreto della Commissione aulica degli studi dei 27 settembre 1826, verrà introdotta la scuola di ripetizione di tre anni, dai 13 ai 15 anni compiuti, da tenersi il sabato o la domenica). Quanto alle punizioni per i genitori refrattari, esse vengono ribadite: si va dal raddoppio della tassa scolastica ai lavori pubblici coatti per i genitori più poveri, con la cancellazione dall’elenco dei bisognosi e la soppressione della sovvenzione dell’Istituto dei poveri. Il Regolamento fissa, inoltre, piuttosto rigidamente, tutta una serie di norme che concernono il «principio dell’anno scolastico. Giorni e ore di scuola. Vacanze. Esami semestrali. Attestati scolastici».

Così l’anno scolastico dura dal 1° novembre al 21 settembre; non si tiene scuola la domenica, le feste di precetto, gli ultimi tre giorni della Settimana Santa, il giorno di San Marco e i giorni delle rogazioni. Nelle scuole di città l’orario è di quattro ore: due avanti mezzogiorno, due dopo pranzo, nella terza e quarta classe vanno aggiunte altre tre ore settimanali.

Nelle scuole di campagna l’insegnamento giornaliero è di cinque ore: l’inverno due al mattino per la sezione dei piccoli, tre al pomeriggio per quella dei più grandi, l’estate viceversa, ma è facoltà dell’ispettore distrettuale modificare l’orario. In tutte le scuole elementari si terranno pubblici esami semestrali. (continua)

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